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mercoledì 30 ottobre 2013

Ottenere esenzione ticket per patologia

Con l'esenzione per reddito l'assistito beneficia dell'esenzione totale su tutte le prestazioni specialistiche, come anche dei farmaci, per questo motivo non richiede l'esenzione per la patologia.
Le ristrette condizioni per accedere all'esenzione ticket sanitario per reddito, portano molti pazienti achiedere l'esenzione per patologia.

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall'ASL o ASP di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia. Per avere riconosciuta l'esenzione ticket per patologia bisogna seguire una precisa procedura:
  1. preliminarmente attraverso il link seguente è possibile consultare l'elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279). Dal Ministero della Salute è possibile consultare la banca dati (ricerca malattie esenti per nome o per codice di esenzione) per verificare la presenza della patologia di cui si soffre. 
  2. Consultare il medico di famiglia o al pediatra di libera scelta per ottenere informazioni utili sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria ASL o ASP.
  3. Eseguire gli esami e la visita specialistica in una struttura sanitaria pubblica per farsi rilasciare un certificato che riporti la diagnosi, attestando la presenza di una o più malattie croniche o invalidanti incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

    Nel caso di malattia rara la diagnosi deve essere certificata da un presidio della Rete per le MR (malattie rare), appositamente individuato dalla Regione per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene. La certificazione rilasciata dal presidio ai fini dell’esenzione deve riportare, oltre alla definizione, anche il codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui la stessa afferisce, come definito nell’allegato 1 al D.M. 279/2001 (vedi elenco in ordine alfabetico delle malattie rare esenti incluse nei gruppi).
    Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche: 
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
    • la copia del verbale di invalidità
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
    • i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
    • le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea
  4. Rivolgersi all'ASL (o ASP)  di residenza, presentando il certificato medico. L'ASL rilascerà unattestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

    Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (18 maggio 2001 n.279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.
Si possono richiedere più esenzioni per diverse patologie, per ciascuna malattia si ha diritto alle prestazioni appropriate dalla specifica situazione clinica, per questo non sempre è riportato un elenco dettagliato degli esami di cui si usufruisce con una determinata patologia.
Il d.m. n. 329/1999 e successive modifiche non fissa limiti temporali di validità per gli attestati di esenzione, se non in casi specifici, per motivi clinici o previsti dalla regione e province autonome di residenza. 
fonte saluteme.it

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Ditulis Oleh : k.c. Hari: 07:48 Kategori:

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